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4.

Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

Lo psicologo in ambito forense come consulente tecnico CTP riveste un ruolo importantissimo per la valutazione di uno stato psicologico o del funzionamento di una persona oggetto di perizia.

Questo ruolo è riservato allo psicologo iscritto all’Ordine professionale. (Sentenza n. 767 del 5 giugno 2006 della Suprema Corte di Cassazione; declaratorie dei settori scientifico-di­sciplinari da M-PSI/01 fino a M-PSI/08 del Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca, presenti nei percorsi formativi universitari dello psicologo: classe 34 e 58/S di cui al DM 509/99 e classe L24 ed LM51 di cui al DM 270/04)

 

Ambito Civile  

In ambito civile “quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” (art. 61 Cod. Proc. Civ). Questa richiesta da parte del Giudice si chiama consulenza tecnica d'ufficio (CTU) ed ha la funzione di offrire al Giudice l’ausilio di cognizioni tecniche che Egli non possiede, essendo di competenza di professionisti specializzati.

Le parti, invece, possono farsi assistere da propri consulenti tecnici di fiducia, nominando un consulente tecnico di parte (CTP).

 

In ambito civile lo psicologo è chiamato dal magistrato a compiere un esame della personalità del soggetto (adulto o minore). Qualora si renda evidente un funzionamento psicopatologico, occorre che dimostri clinicamente la relazione tra la patologia riscontrata e la ricaduta negativa di questa sul comportamento oggetto di perizia, che potrebbe anche non sussistere. 

L’intervento valutativo dello psicologo o dello psichiatra forense in ambito civile può venire richiesto nei seguenti campi:

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  • affidamento dei minori nei casi di separazione giudiziale;

  • affidamento e adozione di minori in stato di abbandono;

  • danno biologico di natura psichica diretto e indiretto;

 

Ambito Penale

In ambito penale, la perizia è solo quella disposta dal Giudice, di regola su richiesta delle parti, ma anche d’Ufficio. Tutte le altre sono consulenze tecniche di parte (CTP) per il pubblico ministero, per la difesa dell’indagato/imputato, per le parti civili.

Allo psicologo è richiesto, nella fase di cognizione, di valutare lo stato mentale della vittima del reato, ad esempio nei casi di circonvenzione di persona in­capace o violenza sessuale, per verificare se era capace di rendersi conto di ciò che stava accadendo o era in uno stato di inferiorità psichica (art. 643 c.p. ; art. 609 bis, 1° co., c.p.) e per verificare l’entità del trauma psicologico subito. L’indagine sulla personalità dell’autore di re­ato in questo ambito è invece vietata dal codice (art. 220).

In generale, sia nel civile che nel penale, è importante che l’analisi del consulente tecnico sia ATTENDIBILE e SCIENTIFICA. Gli strumenti psicometrici utilizzati devono essere standardizzati e avere chiari riferimenti bibliografici e il percorso valutativo dello psicologo deve rispondere a un metodo rigoroso e rispettoso della deontologia (Fornari, 2015). A tal scopo è sempre indispensabile che sia costruita una relazione significativa tra periziando e consu­lente, in cui collocare i dati clinici e quelli ricavati dai protocolli e dalle indagini strumentali.

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